In materia di indennità di accompagnamento l'Inps è deputata alla sola individuazione delle modalità concrete di presentazione delle istanze, non anche l'individuazione del contenuto delle domande e ciò in coerenza con l'esclusiva prerogativa del legislatore in merito alle condizioni di accesso alla tutela assistenziale. Quindi le domande sono presentate all'Inps, secondo regole stabilite dall'ente medesimo e l'istituto trasmette in tempo reale e in via telematica le domande alle Asl. E' quanto precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 9979/20..